Sentenza dà ragione ad Equitalia: la prescrizione è di 10 anni. Ma la notizia è vera? Ecco cosa dice realmente la legge sulla prescrizione

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di Lapenna Daniele

In questi giorni sta circolando la notizia di una sentenza di un giudice di pace che ha stabilito come, per riscuotere il debito verso il contribuente, Equitalia abbia tempo ben 10 anni, e non cinque.
La news, riportata da alcune testate giornalistiche ( e questo fa pensare ad una falsa notizia ma non ci metto comunque la mano sul fuoco ) racconta del caso di un 54enne che ha cumulato un debito di circa 4.000 euro per sanzioni amministrative ( ovvero infrazioni al codice della strada ). Il giudice di pace, Nazzarena Zanini, ha dato ragione ad Equitalia respingendo il ricorso dell' uomo e distruggendo l' affermazione che la prescrizione non sia decennale ( qui la news completa ).

Ora, leggendo la notizia attentamente, veniamo a conoscenza che l' uomo afferma di non aver ricevuto mai una notifica delle stesse che avrebbero potuto interrompere la prescrizione che invece era avvenuta essendo passati più di cinque anni.
Il tutto, in base all' Articolo 28 della legge di Depenalizzazione N. 689 del 1981 che recita testualmente

"Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Altre sentenze hanno confermato queste termine, come quella del giudice di pace di Torino con la sentenza
n. 11937 depositata il 30 dicembre 2011.

Secondo Equitalia, invece, la prescrizione è di 10 anni. In pratica equipara la cartella esattoriale ad un decreto ingiuntivo e si appella all' Articolo 2953 del Codice Civile - Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi - che dice 



"I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, 
quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
si prescrivono con il decorso di dieci anni"

Ma il giudice di pace di Torino della sentenza riportata sopra ha rigettato questa equiparazione, in quanto la cartella non è idonea a passare in giudicato. Il giudice ha rilevato che il titolo esecutivo, nel caso di violazioni del codice della strada, è rappresentato dal verbale di accertamento e non dalla cartella esattoriale. La cartella, infatti, ha il ruolo di una intimazione di pagamento e ha lo scopo di mettere in mora il debitore, oltre che di interrompere la prescrizione. Infatti con la cartella incomincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall’articolo 28 della legge di Depenalizzazione N. 689 del 1981.
Ecco un' altra sentenza in merito che conferma il termine di 5 anni ( Sentenza n° 668  del 14 Marzo 2014 )

Quindi perché il giudice della notizia in esame ha rigettato il ricorso dell' automobilista?

Nell' articolo leggiamo che
"il giudice Zanini scrive che non solo « è stata resa prova dell’avvenuta regolare notifica delle cartelle esattoriali, con referti di notifica, e dei verbali a monte delle cartelle stesse nonché del fatto che non è intercorso il termine di prescrizione...». Ma specifica « fra l’altro non sono ancora trascorsi i dieci anni che la Cassazione ha affermato necessari dalla data di notifica della cartella prima del pagamento dell’importo ingiunto perché possa ritenersi intervenuta la prescrizione »".

Quindi il giudice afferma che ci sono state le notifiche che hanno spezzato la prescrizione, ma però questa non è avvenuta perché decennale (?).
Nell' articolo si scrive che le sanzioni di questo cittadino risalgono al periodo 2006-2010.
Non si riporta a quando risultino le notifiche di mancato pagamento, ma per le multe risalenti al 2006 sarebbero dovute arrivare entro il 2011 per spezzare la prescrizione, per quelle del 2007, entro il 2012, e così via sino a quelle del 2010 che sono ancora richiedibili dall' ente addetto alla riscossione.
Quindi perché il giudice ha rigettato il ricorso?
É in effetti un mistero.

Ancora tornando all' articolo, vengono citate due sentenze alle quali il giudice Zanini ha fatto riferimento e sono "sentenza del giudice di pace di Padova, depositata il 18 dicembre scorso" e "pronuncia della Corte di Cassazione del febbraio 2014". Essendo un tema d' attualità molto importante, sarebbe dovuta uscire una notizia che riporti queste sentenze. Così ho provato a cercarle in web, da bravo individuo diffidente e curioso qual io sono.
Per la prima ho cercato "sentenza giudice di pace Padova 18 dicembre 2014 prescrizione" e non ho trovato assolutamente nulla.
Per la seconda ho cercato "corte di cassazione febbraio 2014 prescrizione" e qualcosa c'è.
La sentenza alla quale si fa riferimento - Cassazione civile, sentenza  n. 4518 sez. I 26 febbraio 2014 - però riguarda il conto corrente e non c' azzecca una mazza con le cartelle esattoriali notificate al contribuente da parte di Equitalia ( potete leggerla da qui ).

Quindi la notizia della Sentenza che stabilisce una prescrizione di 10 anni per le cartelle di Equitalia è una bufala? Probabilmente, al 99%, sì.
Ricordiamo che nel momento che riceviamo una cartella esattoriale nei termini entro i quali l' Ente della Riscossione può spezzare la prescrizione, questa si azzera, e la prescrizione successiva sarà degli stessi anni a cui si riferisce il tributo. Quindi se è di 5 anni e la cartella giunge entro il quinto anno, da quel momento si dovranno contare sempre 5 anni anche per il successivo termine.

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