Equitalia potrà pignorare i debitori del contribuente evasore



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Al non pagamento della cartella esattoriale da parte del contribuente, Equitalia potrà avvalersi del pignoramento verso terzi, ovvero anche coloro che risultano debitori verso l'evasore fiscale


Mettiamo che un cittadino sia titolare di un'azienda e non paghi le tasse. Mettiamo che questa evasione venga rilevata dall' Agenzia delle Entrate e, dopo solleciti, il suo nominativo venga iscritto a ruolo da parte di Equitalia. Se il contribuente non avrà fonti alle quali Equitalia potrà "aggrapparsi" per pignorare le somme dovute, l'ente potrà andare a cercare i suoi debitori.

Non è una pratica irregolare da parte dell'ente della riscossione, ma si rifà all' articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 29 Settembre 1973 che Equitalia stesso pone in formato Pdf sul proprio sito. Si tratta di una procedura di carattere stragiudiziale, che non richiede ancora l’attività del Giudice dell’Esecuzione, per cui Equitalia notifica al debitore e al terzo (verso cui il debitore vanti a sua volta dei crediti) l’ordine di pagare il credito direttamente all’Agente della riscossione.

Càpita spesso che molti imprenditori non paghino le tasse a causa di terze persone che dovevano pagare loro dei lavori o della merce che non hanno mai pagato: in questo caso il pignoramento viene in contro all'evasore che si ritrova in questa condizione anche a causa dei mancati introiti ingiustamente non arrivati.

Perché si proceda al pignoramento presso terzi, occorre che siano trascorsi:

  • 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
  • 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento;
  • 5 giorni dalla notifica dell’avviso di mora.
Per conoscere i creditori del contribuente debitore d’imposta, da chiamare in causa, Equitalia può:
  • ottenere le informazioni su eventuali crediti vantati nei confronti di clienti tramite accesso in azienda o mediante l’utilizzo di questionari da sottoporre ai clienti del contribuente moroso;
  • ricostruire il quadro dei rapporti commerciali consultando l’anagrafe tributaria (eventuali datori di lavoro, contratti di affitto, ecc.).
I clienti raggiunti dall’atto di pignoramento, se effettivamente debitori del contribuente moroso, avranno 60 giorni di tempo per pagare le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore sia già maturato; le restanti somme dovranno essere pagate alle rispettive ordinarie scadenze. Nel caso, invece, in cui non sia dovuto alcun pagamento, dovranno comunque inoltrare una dichiarazione ad Equitalia, sempre entro il termine di 60 giorni.

Al debitore è concessa in ogni caso la possibilità di richiedere una dilazione del pagamento presso gli sportelli del concessionario. La concessione della rateazione blocca il pignoramento che decade automaticamente.È sempre possibile impugnare l’atto di pignoramento nel caso in cui, prima di esso, non abbia ricevuto la notifica della cartella di pagamento, dell’avviso di accertamento o dell’avviso di mora.

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